il caso Ryanair supera le definizio standard

Impact, davvero deve essere intenzionale?

18 Lug 2019
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In questa riflessione di Francesco Stocco, finisce sotto osservazione uno degli standard dell'investimento a impatto: l'intenzionalità. La tesi è quella di trasferire la "definizione" dall'oggetto al soggetto investitore

In un recente incontro, è emerso il quesito se Ryanair possa o meno essere considerata un’impresa ad impatto sociale o sostenibile. La ragione di questa domanda sta nella capacità del vettore di rivitalizzare molti aeroporti europei non strategici nonché il contesto economico ad essi circostante. Personalmente, aggiungerei anche l’abilità di creare una maggiore conoscenza dell’Europa e un comune senso di appartenenza all’Unione europea.

La risposta generalmente offerta dagli operatori (accademici e società di advisory) è nel senso che Ryanair non può essere eleggibile come società impact a causa della mancanza di intenzionalità nel perseguire il suo impatto sociale. Infatti, sulla base delle definizioni generalmente adottate di impact investing, questi sono investimenti fatti con l’intenzione di generare un “positivo misurabile impatto sociale e ambientale insieme a un ritorno finanziario” [Giin, 2014] oppure “investimenti che danno finanza a organizzazioni che rispondono a bisogni sociali o ambientali con la esplicita aspettativa di un ritorno sociale insieme al ritorno finanziario” [Oecd].

Cercherò in poche note di dimostrare che l’intenzionalità non dovrebbe essere considerata come un autonomo requisito per “definire” il mercato dell’impact investing, per la duplice ragione che la misurabilità dell’impatto è da sola capace di definire il mercato e che, con la Direttiva 2017/2018 (Shareholders Directive), tutte le società sono tenute a dichiarare e misurare il loro impatto non finanziario sui temi sociali, dell’ambiente e della governance.

TASSONOMIA VERSO “MODELLI A TENDERE”

Cosa sia la sostenibilità e l’impatto sociale è uno dei temi maggiormente discussi a livello europeo, tanto da aver dato vita ad un gruppo di lavoro dedicato, specificamente, alla tassonomia del mercato (Teg). In questa sede, vorrei provare ad abbandonare il tradizionale approccio (economico) di misurazione di un fenomeno di mercato, per tentare un approccio “giuridico” chiedendomi quale significato ha il termine “sostenibile” nel corrente quadro normativo.

La prima norma che viene in rilievo è l’articolo 3 del trattato Ue che prevede che “L’Unione […] si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente”.

Il principio normativo è poi declinato in molte norme di rango inferiore (tra queste, anche i regolamenti per gli incentivi nel mercato) forse troppo trascurate dalla letteratura in materia. Tra queste disposizioni, ad avviso di chi scrive, va posta particolare attenzione alle disposizioni del Regolamento 2017/1601/UE (che istituisce il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile, Efsd) alla legge italiana 208/2015 sulle Benefit Corporation e alla già citata Shareholders Directive. Il primo regolamento istituisce l’Efsd con l’obiettivo di supportare investimenti, in via primaria, in Africa e nei paesi vicini l’Unione come “mezzo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030”. Inoltre, nel descrivere lo scopo del fondo, il regolamento prevede che l’Efsd “dovrebbe massimizzare le addizionalità, intervenire nei fallimenti di mercato e investimenti sub ottimali”.

La seconda disposizione della legge 208/2015 prevede una definizione di Benefit Corporation nel senso di una società “che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”. Per la stessa legge, un beneficio comune viene definito come “il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi”.

La Shareholders Directive chiarisce costantemente nelle sue premesse come strategie di lungo periodo devono essere considerate come fattori chiave della strategia di investimento (ad esempio il punto 19: “Un approccio di medio lungo periodo è un fattore chiave per la gestione degli asset”), per prescrivere, tra l’altro, che “Il gestore di attivi dovrebbe inoltre… informare l’investitore … se .. adotti decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo termine della società partecipata, compresi i risultati non finanziari, e in caso affermativo secondo quali modalità. Dette informazioni sono particolarmente utili per stabilire se il gestore di attivi adotta un approccio alla gestione degli attivi attivo e orientato al lungo periodo e tiene conto delle questioni sociali, ambientali e di governance”.

Sulla base del quadro legale sopra abbozzato, si può tentare di tracciare una prima definizione di sostenibile come un mercato, un operatore o un sistema economico che, nel lungo periodo, è in grado di internalizzare il maggior numero di esternalità, legando in questo modo il quadro normativo ad una versione aggiornata della teoria delle esternalità (A. Pigou).

Chiaramente, si tratta di un modello in evoluzione che progressivamente include nella relazione tra domanda e offerta tutte le componenti sia attive che passive che non appartengono alle parti della transazione ma agli altri stakeholders.

RYANAIR E INTENZIONALITÀ: QUESTIONE DI PROSPETTIVA

Sulla base della considerazione sopra svolta, torniamo al quesito se Ryanair possa essere considerata come impact eligible pur non perseguendo intenzionalmente uno specifico obiettivo “sociale”.

Come osservato in incipit, la risposta secondo le maggiori definizioni nel mercato (Giin e Ocse) è sicuramente negativa.

Tuttavia, vi sono alcuni elementi che inducono a discutere e rivedere questa posizione.

In primo luogo, un’assunzione generale di ogni teoria economica è che tutti gli operatori economici sono operatori relazionali. Pertanto, l’intenzione di raggiungere un obiettivo è considerata come un’assunzione di ogni economica azione. Inoltre, se un’impresa crea accidentalmente un’esternalità positiva in termini di soddisfacimento di un bisogno sociale e/o ambientale (ad esempio un’acciaieria che produce acqua calda per riscaldamento domestico o l’inceneritore di Copenaghen che ha creato una pista di sci sul soffitto) non si vedono ragioni per escludere che tale economico effetto possa essere finanziato o preso in considerazione nel contesto della strategia globale dell’impresa.

Infine, come appena visto, la Shareholder Directive non pone nessuna limitazione sul punto, ma piuttosto stabilisce un’obbligazione, per tutti gli investitori, di considerare le politiche Esg e di lungo periodo delle società nel loro portafoglio in relazione alle loro decisioni di investimento o di voto. Questo dato è, per così dire, un ponte tra intenzionalità e misurabilità.

In altre parole, la domanda reale si concentra sul “chi” è il soggetto  interessato a misurare l’impatto sociale di una società e come questo impatto si misura nella sua “personale” prospettiva.

L’INSOSTENIBILE SOGGETTIVITÀ DEI CRITERI ESG

Infatti, la domanda iniziale se Ryanair può essere considerata un’impresa impact va, probabilmente, posta in modo maggiormente laico, considerando la diversa natura degli investitori istituzionali e i loro differenti scopi. Quindi, si tratta di mutare punto di partenza e passare dall’impresa a chi nell’impresa ha o vuole avere un interesse.

Per esempio, fondi governativi (CDP KFC etc), banche locali e municipalità possono perseguire strategie di investimento focalizzate nell’implementazione del turismo e delle infrastrutture a discapito di un basso tasso di remunerazione degli investimenti e, quindi, decidere di investire su un vettore che rivitalizzi uno scalo che, altrimenti, sarebbe un fallimento di mercato.

Gli stessi investitori, ancora, considereranno alcune delle addizionalità o esternalità, piuttosto che altre (ad esempio la crescita del turismo locale, anche a scapito di un maggior inquinamento ambientale e acustico; l’incremento del numero di occupati, piuttosto che la loro condizione lavorativa) e insisteranno per una strategia di lungo termine sull’asset piuttosto che un alto livello di rotazione del portafoglio.

Al contrario un asset manager concentrato sul climate change o sul riuso del territorio (settori tradizionali dell’impact investing) non prenderà in considerazione lo stesso investimento.

CONCLUSIONI

Probabilmente, l’attuale necessità definitoria va affrontata, come giustamente il primo tavolo di lavoro del Technical Expert Group della Commissione Europea ha fatto, sul versante della misurabilità dell’impatto e dell’inclusione, in particolare, delle esternalità (positive e negative) che compongono questo calcolo; non invece come un netto trade-off basato sull’intenzione di raggiungere un risultato.

Un altro punto di riflessione, tuttavia, è sul profilo soggettivo della misurazione dell’impatto sociale. In questo senso, il tema degli obiettivi di impatto e la loro misurazione dovrebbe spostarsi dall’impresa (a volte tenuta a non proporzionali costi di compliance sulle sue politiche Esg) all’investitore e alla selezione degli interessi (variabili) che ogni investitore può avere su una categoria di asset, in conformità, peraltro, con quanto già lo stesso legislatore europeo ha previsto con la Shareholders Directive.

Francesco Stocco

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