cosa prevede la consultazione di Borsa che ammette titoli sri

Il nuovo listino per social e green bond

6 Feb 2017
Notizie Compliance Commenta Invia ad un amico
La proposta di nuovo Regolamento ExtraMot richiede «specifici requisiti» e un monitoraggio «almeno ogni anno» sull'uso delle risorse. La garanzia delle caratteristiche green e social arriverà dalla certificazione di soggetti terzi «indipendenti e specializzati»

osservatorio_bluUna scelta fatta in seguito al «crescente interesse dimostrato da parte della comunità degli investitori». In direzione di «introdurre specifici requisiti» del prodotto. Con la necessità che «l’impiego dei proventi in progetti di natura ambientale e/o sociale sia certificato esternamente da un soggetto terzo almeno una volta l’anno». Sono questi i tre aspetti chiave della consultazione avviata da Borsa in merito all’integrazione di green e social bond nel regolamento del mercato ExtraMot, cioè il listino obbligazionario di Piazza Affari (il listino, cioè, dove sono negoziati i bond). La comunicazione di Assosim che ha presentato la consultazione, richiede ai propri associati e aderenti «di far pervenire eventuali osservazioni all’indirizzo e-mail assosim@assosim.it entro giovedì 9 febbraio 2017».

LE RAGIONI DELLA SCELTA

Le motivazioni, appunto, sono quelle di seguire il mercato, e Borsa le esplicita nella presentazione della proposta di variazione del Regolamento.

IL “COSA” SI QUOTA

L’oggetto della variazione sono, si legge sempre nella presentazione, «le obbligazioni e i titoli di debito i cui proventi vengono utilizzati per finanziare progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale (c.d. “green bonds”) e/o sociale (c.d. “social bonds”)». Entrando nelle modifiche al Regolamento, all’interno della sezione “Glossario”, i green bond saranno indicati come «le obbligazioni e i titoli di debito i cui proventi vengono utilizzati per finanziare progetti con specifici benefici/impatti ambientali». I social bond come «le obbligazioni e i titoli di debito i cui proventi vengono utilizzati per finanziare progetti con specifici benefici/impatti sociali». In particolare per questi ultimi, appare evidente la necessità di semplificare, non allargando lo spettro della definizione al tipo di remunerazione del prodotto: per i “social impact bond”, per esempio, sarebbe stato necessario indicare anche caratteristiche nella formazione del rendimento offerto (legato, infatti, ai risultati sociali ottenuti).

Nella proposta di Borsa, il Regolamento vero e proprio è modificato all’articolo 200 che definisce gli “Strumenti negoziabili”. In particolare, il comma 200.1 viene esteso prevedendo la possibilità che i titoli di debito «possono essere ammessi con l’indicazione di Green Bonds e/o Social Bonds laddove un soggetto terzo certifichi la natura ambientale e/o sociale dei proventi».

CERTIFICATO UNA VOLTA L’ANNO

Nella parte “Obblighi del richiedente” (ovvero, di chi chiede la quotazione), la proposta di nuovo Regolamento prevede il monitoraggio e la certificazione periodica della  destinazione di quanto raccolto con la quotazione: «L’impiego dei proventi in progetti di natura ambientale e/o sociale deve essere certificato esternamente da un soggetto terzo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 200.1 almeno una volta all’anno». Non solo. Le variazioni di destinazione dei capitali raccolti vanno comunicate a Borsa e al mercato, «senza indugio» e in base a quanto previsto dal Regolamento alla stregua «delle informazioni di carattere tecnico e delle informazioni privilegiate».

L’IDENTIKIT DEL CERTIFICATORE

L’intero impianto, dunque, richiede l’intervento di soggetti certificatori terzi, in qualità di garanti degli aspetti green e social.

A questo proposito, la società richiedente deve dichiarare che il certificatore sia:

  • «Indipendente dalla società emittente, dagli amministratori, i dirigenti e consulenti della stessa;
  • remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura della remunerazione;
  • e un soggetto specializzato avente expertise nell’ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale».

Resta, dunque, un margine di autocertificazione. Ma sottoscritta ufficialmente di fronte al mercato.

 

 

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