Il Consiglio Ue adotta la nuova Benchmark Regulation
Il Consiglio Europeo lo scorso 24 marzo ha adottato il Regolamento sugli indici di riferimento finanziari con l’obiettivo di ridurre la burocrazia per le imprese dell’Ue, in particolare le pmi.
Gli indici di riferimento sono ampiamente utilizzati dalle imprese e dagli investitori come riferimento nei loro strumenti finanziari o contratti finanziari. L’atto legislativo modifica un regolamento del 2016 per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l’uso di indici di riferimento forniti da amministratori ubicati in Paesi terzi e taluni obblighi di comunicazione.
Queste modifiche mirano ad alleggerire le norme per gli amministratori di benchmark non significativi, rimuovendoli dall’ambito di applicazione della Benchmarks Regulation. Un regime di opt-in volontario è reso accessibile a determinate condizioni. Le nuove regole coprono ancora i benchmark significativi e critici, nonché i benchmark PAB e CTB.
Elementi chiave del Regolamento modificato:
- riduzione degli oneri normativi che gravano sugli amministratori di indici di riferimento definiti non significativi nell’Ue, escludendoli dall’ambito di applicazione della legislazione
- solo gli indici di riferimento critici o significativi rimangono nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento
- gli amministratori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme potranno, a determinate condizioni, fare richiesta di applicazione volontaria delle norme (opt-in)
- competenza estesa per l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma)
- gli amministratori di Eu Climate Transition Benchmark (Ctb) e di Eu Paris-Aligned Benchmark (Pab) devono aver ottenuto la registrazione, l’autorizzazione, il riconoscimento o l’avallo per garantire la sorveglianza normativa e impedire le asserzioni fuorvianti relative ai fattori Esg
- uno specifico regime di esenzione per gli indici di riferimento per valuta estera a pronti.
SPECIFICHE ESG
Nel regolamento rivisto si legge inoltre che gli amministratori di benchmark significativi non sono più tenuti a fornire un benchmark Pab o Ctb.
Il precedente regolamento (Ue) 2016/1011 prevedeva infatti che gli amministratori di indici di riferimento significativi fossero tenuti ad adoperarsi per fornire un Ctb o un Pab. Tuttavia, poiché tale disposizione si è dimostrata di difficile applicazione, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno ritenuto opportuno sopprimerla. «La sua soppressione – si legge nell’atto legislativo – non dovrebbe essere intesa come una riduzione dell’impegno dell’Unione nei confronti degli obiettivi della transizione climatica e dell’accordo di Parigi. Pertanto, al fine di promuovere l’uso di norme comuni per gli indici di riferimento per il clima e garantirne l’adeguata fornitura nell’Unione, gli amministratori di indici di riferimento sono incoraggiati a fornire tali indici di riferimento nell’Unione».
Entro il 30 giugno 2029 la Commissione, previa consultazione dell’Esma, dovrebbe elaborare una relazione per valutare se l’attuale ambito di applicazione degli indici di riferimento con affermazioni relative ai fattori Esg soggetti agli obblighi di informativa a norma del regolamento (Ue) 2016/1011 sia appropriato e consenta agli utilizzatori di tali indici di riferimento di rispettare adeguatamente i propri obblighi di informativa sulla sostenibilità.
Gli amministratori di benchmark o famiglie di benchmark che includono nella propria documentazione legale o di marketing qualsiasi riferimento alla considerazione di fattori Esg devono spiegare come la loro metodologia rifletta i fattori Esg (tranne per quanto concerne gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valuta estera).
PROSSIME TAPPE
Il Regolamento deve ora essere adottato dal Parlamento europeo in seconda lettura, prima che possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore.
La data di applicazione del regolamento è l’1 gennaio 2026.
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