Consob, consultazione crowdfunding. Anche per indennizzo investitori
Consob ha avviato la consultazione con il mercato finanziario sulle modifiche al regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. Le modifiche sono necessarie per adeguare la normativa secondaria sul crowdfunding alle novità introdotte dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha esteso la relativa disciplina contenuta nel Tuf, precedentemente limitata alle start-up e alle Pmi innovative, a tutte le piccole e medie imprese (Pmi) come definite dalla disciplina dell’Unione europea nonché allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/Ue (Mifid II).
La consultazione si chiude il prossimo 21 agosto.
Tra le principali modifiche alle disposizioni del regolamento che vengono poste in consultazione, c’è il nuovo articolo 7-bis che prevede, in attuazione del nuovo comma 3 dell’articolo 50-quinquies, che ai fini dell’iscrizione e della permanenza nella sezione ordinaria del registro dei gestori di portali on-line, sia necessaria l’adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 59 del Testo Unico, o, in alternativa, la stipula di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale.
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