Banche, dall’Eba i requisiti (finali) per il rischio Esg
Sono state pubblicate in un documento di 150 pagine le Linee guida finali dell’Eba (European Banking Authority) sulla gestione dei rischi Esg nelle banche (“Guidelines on the management of environmental, social and governance risks – Final Report”). Il documento si muove in continuità con il Draft pubblicato un anno fa (vedi l’articolo “Eba, primo manuale sui rischi Esg bancari”) dettagliando una serie di indicazioni lungo l’intero processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi Esg.
L’iniziativa rientra all’interno di un ampio mandato in attuazione del pacchetto bancario approvato a giugno 2023 con la Direttiva 2013/36/EU (Capital Requirements Directive, Crd) e il Regulation EU/575/2013 (Capital Requirements Regulation, Crr). L’obiettivo è aumentare la resilienza delle banche, tenendo in considerazione i possibili rischi emergenti dai rischi fisici collegati al climate change, dalla fase di transizione verso un’economia low carbon e dalla profonda trasformazione economica collegata. «I rischi Esg – spiega l’Eba – pongono sfide alla sicurezza e solidità delle istituzioni e possono impattare su tutte le tradizionali categorie di rischio finanziario». Vale a dire, rischi di credito, di mercato, operativo, di reputazione, di liquidità, di modello di business e di concentrazione.
Il documento sottolinea come, tra i rischi ambientali, le banche debbano strutturarsi per tenere in considerazione non solo i rischi climate-related, su cui la misurazione e la valutazione è in genere più avanzata, ma anche quelli legati alla perdità di biodiversità, così come altri rischi Esg (per esempio i fattori sociali, come i diritti umani, la salute o le condizioni di lavoro, e i fattori di governance, come la leadership o la corruzione).
Inoltre, a fronte di una qualità e disponibilità di dati inizialmente insufficiente per coprire le esigenze di risk management, le istituzioni dovranno riempire i “gap” attraverso l’uso di stime e proxy (basate per esempio su caratteristiche settoriali o regionali). Tuttavia, precisa il report, «le istituzioni dovranno cercare di ridurre l’uso delle stime e delle proxy nel tempo man mano che la disponibilità di dati Esg e la loro qualità migliora».
Il Final Report rafforza il presidio contro il rischio greenwashing (o da pratiche percepite come greenwashing) precisando che, nel dotarsi di processi solidi per identificare, prevenire i rischi risultanti dal greewashing «le istituzioni devono prendere tutte le iniziative necessarie per assicurarsi che le dichiarazioni di sostenibilità siano accurate, comprovate, aggiornate, forniscano una corretta rappresentazione del profilo complessivo dell’ìstituzione o del prodotto, e siano presentate in una maniera comprensibile». Questo dovrebbe essere fatto sia a livello di istituzione (per esempio nel caso di impegni di sostenibilità inclusi i target futuri), sia a livello di prodotto o attività (per esempio in relazione a prodotti o attività targati come sostenibili), anche mediante il monitoraggio degli sviluppi legali, le pratiche di mercato e le controversie su presunte pratiche di greenwashing.
Il documento si conclude con una parte sui piani di transizione prudenziali (vedi l’articolo “Banche, anche il risk appetite ora è Esg” ), che nel Report finale esplicita in un paragrafo dedicato (6.4) i Key content del piano di transizione, incluse le informazioni sulla governance del piano (come ruoli, responsabilità e remunerazione).
Vengono quindi presentati i feedback ricevuti durante la consultazione pubblica rispetto ai quali, punto per punto, viene condivisa l’analisi svolta dall’Eba e l’eventuale intervento sul Draft. Eba sottolinea come il suo mandato sia quello di indicare standard minimi, criteri e metodologie per l’identificazione, la misurazione e la gestione e monitoraggio dei rischi Esg. L’obiettivo è avere dei requisiti armonizzati. Le linee guida, quindi, mantengono un certo grado di flessibilità affinché le istituzioni possano sviluppare le proprie metodologie, ma le banche rimangono responsabili per lo sviluppo di strategie e per l’implementazione della migliore combinazione di strumenti di mitigazione del rischio. Allo stesso temo, l’Eba ricorda che le linee guida sono requisiti a cui le istituzioni devono conformarsi e non semplici buone pratiche.
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