Consob si allinea alle regole sul naming di Esma

5 Nov 2024
In breve ESG Market Commenta Invia ad un amico

Con avviso del 29 ottobre 2024, Consob ha comunicato all’Esma che si conforma agli Orientamenti emanati dalla Autorità europea sull’utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

Il 21 agosto 2024, si legge in una nota dell’Authority, l’Esma ha infatti pubblicato sul proprio sito internet le “Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms”, anche nella traduzione ufficiale in lingua italiana (“Orientamenti sull’utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi”, di seguito, anche, gli “Orientamenti”), adottate dall’Autorità europea, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/Eu (c.d. “Regolamento Esma”), il 14 maggio 2024.

Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito istituzionale della Consob nella versione italiana, unitamente al testo integrale del “Final report” in lingua inglese (contenente la sintesi delle risposte alla consultazione e le conseguenti osservazioni dell’ESMA), utile a consentire una corretta applicazione degli Orientamenti medesimi.

Essi specificano i requisiti per l’utilizzo nella denominazione dei fondi di termini relativi alla dimensione ambientale, sociale o di governance (Environmental, Social, Governance) o alla sostenibilità.

Destinatari: gli Orientamenti si applicano ai gestori come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità e nei limiti delle norme europee applicabili, del TUF e delle relative disposizioni attuative.

Data: gli Orientamenti si applicano dal 21 novembre 2024 con riferimento agli Oicr istituiti a partire da tale data. Per gli Oicr istituiti prima di tale data i gestori hanno a disposizione un periodo transitorio di sei mesi (che si conclude il 21 maggio 2025) per conformarsi.

Disposizioni di riferimento: articolo 14, comma 1, della direttiva 2009/65/CE e articolo 12, comma 1, della direttiva 2011/61/Ue; articolo 35-decies, comma 1, lett. a), del TUF; articolo 97 del Regolamento Intermediari della Consob; Titolo III, Capitolo I e Titolo V, Capitolo I del Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio.

0 commenti

Lascia un commento