Ridisegnati i nomi dei fondi, ufficiali le linee guida Esma

16 Mag 2024
In breve SRI Finance Commenta Invia ad un amico

È stato pubblicato il 14 maggio il Final Report di Esma in merito alle linee guida sui fondi che nel nome inseriscono termini legati all’Esg o alla sostenibilità.

In sostanza, il paper conferma il larga parte quanto già anticipato nel public statement dello scorso dicembre in risposta alla consultazione del 2022 (chiusasi il 20 febbraio 2023) nella quale Esma aveva proposto l’introduzione di una percentuale minima di investimenti sostenibili per l’utilizzo di termini legati alla sostenibilità all’interno del nome di un fondo.

Per quanto riguarda le soglie di investimento, il fondo che utilizza termini Esg o Sustainability-related deve garantire che almeno l’80% di investimenti soddisfi le caratteristiche ambientali o sociali o gli obiettivi di sostenibilità; non solo, questi fondi dovranno applicare le esclusioni obbligatorie previste per i Paris-aligned Benchmark (PAB).

Esma introduce una nuova categoria per i termini legati alla transizione, che prevede oltre alla soglia dell’80%, l’applicazione delle esclusioni del Climate Transition Benchmark (CTB).

Inoltre, i fondi che utilizzano termini legati alla “transizione” o all’ “impatto” nella loro denominazione devono anche garantire che gli investimenti compresi nella quota minima siano effettuati con l’intento di generare un impatto sociale o ambientale positivo e misurabile o siano su un percorso chiaro e misurabile di transizione sociale o ambientale.

Esma evidenzia nel final report che nessun requisito è legato alla classificazione Sfrd (articolo 8 o 9). La combinazione dei criteri di esclusione e della soglia dell’80% è, secondo l’Esma, «un modo appropriato per avere sia criteri di selezione che eliminino gli investimenti in società non in linea con il nome del fondo, sia per stabilire allo stesso tempo una solida maggioranza di attività investite in conformità con il nome e quindi con la strategia del fondo».

È importante ricordare che «le linee guida sono intese come una misura di protezione degli investitori relativa solo ai nomi dei fondi di investimento, al fine di fermare le forme più evidenti di greenwashing. Le linee guida non intendono fornire un quadro di etichettatura di sostenibilità per i fondi di investimento».

LE LINEE GUIDA NEL DETTAGLIO

ESG-related/ Sustainability-related terms:

Se un fondo ha nel suo nome una qualsiasi parola legata al termine “Esg” o “sustainable”, una percentuale minima di almeno l’80% dei propri investimenti deve essere utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali o gli obiettivi di investimento sostenibile.

Impact-related terms

L’uso del termine “impact” o “impact investing” o di qualsiasi altro termine legato all’impatto dovrebbe essere utilizzato solo dai fondi che soddisfano le soglie quantitative minime. Tali investimenti devono inoltre essere effettuati con l’intenzione di generare un impatto sociale o ambientale positivo e misurabile.

Transition-related terms

L’Esma ha proposto di creare una categoria aggiuntiva per i fondi che utilizzano la parola “transition” o qualsiasi altra parola che suggerisca un impegno alla transizione nel loro nome. Tali fondi dovranno applicare sia la soglia dell’80% che le esclusioni del CTB.

LE ESCLUSIONI

Sono previste misure minime di salvaguardia attraverso l’applicazione dei criteri di esclusione previsti per i Paris-aligned Benchmarks (PAB), come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 della Commissione secondo il quale, come riportato all’articolo 12, «gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi escludono dagli indici di riferimento tutte le seguenti società: a) società coinvolte in attività riguardanti armi controverse; b) società attive nella coltivazione e nella produzione di tabacco; c) società per le quali gli amministratori di indici di riferimento hanno constatato violazioni dei principi del patto mondiale delle Nazioni Unite o delle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali; d) società che ottengono l’1% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite; e) società che ottengono il 10% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili; f) società che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili; g) società che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un’intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO2e/kWh».

Tuttavia queste esclusioni includono società i cui ricavi derivano in parte da combustibili fossili, pertanto alcune strategie incentrate sulla transizione non possono utilizzare termini appropriati nei loro nomi.

Per questo motivo per i fondi il cui nome include transition-related term saranno applicati i criteri di esclusione previsti per i Climate Transition Benchmark (CTB) che fanno riferimento a (a) aziende coinvolte in attività legate ad armi controverse, (b) aziende coinvolte nella coltivazione e produzione di tabacco e (c) aziende che gli amministratori del benchmark ritengono violino i principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) o le Linee guida per le imprese multinazionali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Tali esclusioni saranno applicate anche ai nomi social e governance-related term.

SEPARAZIONE DEI TERMINI “E” DA “S” E “G” E COMBINAZIONE DI TERMINI

L’Esma ha separato i termini sociali (S) e di governance (G) da quelli ambientali (E).

Come anticipato, i termini social e di governance sono inclusi nello stesso gruppo dei termini di transizione, consentendo ai fondi con questi termini nel loro nome di applicare solo le esclusioni del CTB.

I termini ambientali dovrebbero continuare a essere utilizzati solo dai fondi che applicano le esclusioni PAB. Le abbreviazioni “Esg” e “Sri” sarebbero ancora considerate termini ambientali.

La logica alla base di questa proposta è che «i fondi con termini sociali o di governance nella loro denominazione che promuovono caratteristiche od obiettivi sociali (o che si concentrano sulla governance) potrebbero essere troppo limitati nel loro universo di investimento dalle esclusioni dei combustibili fossili. Le esclusioni PAB continuano a essere giustificate per i termini ambientali, in quanto è ragionevole che gli investitori si aspettino che i fondi con termini legati all’ambiente nella loro denominazione non investano in modo significativo in combustibili fossili».

Tuttavia, l’Esma osserva che quando i termini ambientali sono utilizzati in combinazione con i termini “transizione” nel nome di un fondo, dovrebbero essere applicate le esclusioni CTB. Ciò invece non accade se combinati con i termini “sustainable”.

IMPACT AND TRANSITION TERMS: LA MISURABILITÀ

L’Esma ha inoltre previsto un’ulteriore disposizione per i fondi che utilizzano “impact” o “transition”. Utilizzando questa terminologia, i gestori dei fondi «devono garantire che gli investimenti, nell’ambito della percentuale minima, siano effettuati con l’intenzione di generare un impatto sociale o ambientale positivo e misurabile insieme a un rendimento finanziario».

I PROSSIMI PASSI

Le linee guida saranno applicati tre mesi dopo la data di pubblicazione degli stessi sul sito web dell’Esma in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

I gestori di eventuali nuovi fondi creati dopo la data di applicazione delle linee guida devono applicare immediatamente le linee guida in relazione a tali fondi. I gestori di fondi esistenti prima della data di applicazione delle linee guida avranno un ulteriore periodo transitorio di sei mesi per conformarsi alla versione tradotta delle linee guida.

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